Numero 3 del 2008
Otto marzo da 100 anni: 1908 - 2008
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re con cui è stata accolta da molte
amiche che ho incontrato nel mio per-
corso femminista mi ha fatto molto
piacere. Inoltre da alcuni anni sono
convinta che la situazione delle donne
italiane sia peggiorata con la fase della
cosiddetta seconda repubblica e con
l'esplodere della globalizzazione. Cer-
tamente, come ci dicono le statistiche
e le comparazioni con altri paesi occi-
dentali, la presenza delle donne nel
mondo del lavoro extradomestico è
uno dei problemi che la società italia-
na deve affrontare nel breve periodo.
La precarietà che le giovani vivono si
presenta con caratteristiche molto ne-
gative che investono l'intera condizio-
ne materiale di vita delle donne. La
considero una grande discriminazione
collettiva, verso la quale sono neces-
sarie attenzione specifica e nuove
strumentazioni legislative. Penso che
il mio contributo all'azione della rete
delle consigliere di parità si possa
esprimere in quel senso, magari guar-
dando anche al contesto europeo e in-
ternazionale. Dipende comunque da
quello che decideremo insieme alla
Consigliera effettiva e alle altre.
Modena / Discriminazioni
sul lavoro e azioni positive
Dal 2002 i casi trattati dall'Ufficio
Consigliere di Parità sono cresciuti in
modo esponenziale.
I fenomeni di discriminazione, se-
condo i dati relativi ai casi trattati, so-
no trasversali ai diversi settori lavora-
tivi, all'età, al titolo di studio, allo sta-
to civile, al ruolo professionale e alle
tipologie di aziende e contrattuali. Ma
i dati indicano che i soggetti maggior-
mente discriminati sono le donne con
figli. Nell'anno 2007, su 83 casi, 70 si
riferiscono a donne. Il 59% di queste
ha meno di 45 anni e il 73% ha uno o
più figli. I picchi di discriminazione si
registrano nel settore dei Servizi (28
%) e Metalmeccanico (16 %), a cui se-
guono il settore tessile e alimentare.
L'Ufficio si è occupato di diverse
questioni, quali il rifiuto di concedere
l'orario part-time da parte del datore di
lavoro, congedi maternità/paternità,
contestazioni addebiti con sanzioni
disciplinari, minacce di licenziamento
per maternità e figli, mobbing, discri-
minazioni sessuali, licenziamento, de-
mansionamento, minacce di licenzia-
mento e variazione turni in corrispon-
denza di richiesta congedi, orienta-
mento, maltrattamenti verbali, diffe-
renze salariali tra pari livello e/o quali-
fica e/o mansione, dimissioni dopo la
nascita di un figlio per impossibilità
conciliazione lavoro e per vessazioni
datore di lavoro e/o colleghi.
La famiglia di fatto
Viviamo in uno strano paese dove riconoscere rilevanza
giuridica a fenomeni che l'hanno ricevuta sul piano sociale
diviene estremamente complesso, perché lo sguardo alle
realtà di fatto, a cui il diritto dovrebbe dare dignità giuri-
dica, passa attraverso la lente dell'ideologia.
Così dopo una stagione, ormai trascorsa da un anno, in cui
ci si appassionava ai "dico" ed un'altra in cui era cambiata la sigla e si parlava di "cus" ovve-
ro contratti di unione solidale, siamo di nuovo daccapo.
Vediamo allora cos'è una famiglia di fatto e quali diritti sorgono a favore dei suoi componen-
ti. Secondo la giurisprudenza è famiglia di fatto la convivenza tra due persone non legate da
vincoli matrimoniali ed eventualmente dai figli da essi procreati e connotata da elementi,
peraltro tipici anche del rapporto matrimoniale, quali:coabitazione abituale, assistenza, reci-
proca collaborazione, contributo ai bisogni comuni.
La famiglia di fatto è dunque vista come una formazione sociale in cui si esprime la persona-
lità dell'individuo, tuttavia la sua rilevanza per l'ordinamento è circoscritta.
La Corte di Cassazione riconosce al/alla convivente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno non solo morale ma
anche patrimoniale nei confronti di chi abbia cagionato l'uccisione del soggetto con cui conviveva.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto del/della convivente a subentrare all'assegnatario dell'alloggio di edilizia
economica o popolare in quanto appartiene al nucleo familiare ed ancora ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni
in tema di locazione di immobili urbani nella parte in cui non prevedevano, tra i soggetti che possono succedere nel contrat-
to di locazione in caso di morte del conduttore , il /la convivente.
E' stata anche dichiarata l'incostituzionalità delle norme in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo nella
parte in cui non prevedevano la successione nel contratto di locazione, in caso di cessazione della convivenza da parte del
conduttore, a beneficio del/della già convivente nel caso in cui vi siano figli.
Quanto ai rapporti tra genitori e figli/e, nati nell'ambito di una convivenza, sono equiparati sostanzialmente a quelli che inter-
corrono in una famiglia legittima; i genitori infatti hanno l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, ancor-
ché nati fuori dal matrimonio. In caso di cessazione della convivenza il genitore affidatario dei figli può continuare ad abi-
tare la casa familiare anche se di proprietà dell'altro convivente.
Naturalmente tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima, pertanto solo attraverso il testamento si puo'
ottenere una qualche tutela in campo successorio, ricordando però che se le disposizioni testamentarie intaccano la quota
riservata ai c.d. legittimari, ossia a coloro ai quali la legge riserva una quota intangibile del patrimonio del defunto, gli stes-
si possono agire in giudizio per reintegrare la legittima attraverso una azione c.d. "di riduzione" delle disposizioni testamen-
tarie o delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.
Avv. Natalia Maramotti
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