Numero 3 del 2012
D come differenti
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legqe o annulla il licenziamento intimato senza qiusta
causa o giustificato motivo. ovvero ne dichiara la nul-
lità a norma della quqe stessa, ordina al datore di la-
voro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio 0 reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue di-
pendenze più di quindici prestatori di lavoro, 0 più di cin-
que se trattasi di imprenditore agricolo, di reinteqrare il
lavoratore nel posto di lavoro Parliamo perciò del caso
in cui, se un lavoratore ritiene di essere stato licenziato
ingiustamente ed eserciti il suo diritto di ricorrere al giu-
dice, quest’ultimo, qualora accerti che il lavoratore ha ra-
gione, lo reintegra nel posto di lavoro. Ma come altro si
potrebbe rendere giustizia ad una persona che viene in-
giustamente, illegittimamente, illegalmente privata del la-
voro se non restituendoglielo? Con l'introduzione
dell'articolo 18 il lavoratore può tornare al suo impiego.
Inoltre viene risarcito per il danno economico subìto se-
condo quanto previsto dal quarto comma dello stesso ar-
ticolo 18. || quale, come abbiamo visto, disciplina il
rimedio che il giudice pone ad un licenziamento ingiusto
o illegittimo o illegale o nullo o inefficace: la reintegra-
zione sul posto di lavoro. Per verificare se un qualunque
licenziamento è o non è legittimo, valido ed efficace oc-
corre invece esaminare la legge 604 del 1966, (citata
nello stesso primo comma dell'articolo 18) che al primo
articolo recita: “Nel rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, intercedente con datori di lavoro privati 0 con
enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme
di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o indi-
viduale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può
avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119
del Codice civile -“ciascun0 dei contraenti può recedere
dal contratto prima della scadenza del termine, se il con-
tratto è a tempo determinato, 0 senza preavviso, se il con-
noidonne | marzo I 2012
tratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvi-
soria, del rapportoâ€o per giustificato motivo previsto dal-
l'articolo 3 della stessa legge del '66: “ll licenziamento
per giustificato motivo con preavviso è determinato da
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’at-
tività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al rego-
lare funzionamento di essaâ€.
Ma allora anche il licenziamento individuale per giustifi-
cati motivi “tecnici" è consentito. E, per giunta, la giuri-
sprudenza considera possibile anche il licenziamento
“collettivo" di un solo lavoratore, quando, ad esempio, si
chiuda un reparto o cessi una delle attività dell'impresa
cui sia addetto un solo dipendente. Da notare che la legge
in questione disciplina solo i licenziamenti individuali. In-
fatti precisa che “La materia dei licenziamenti collettivi
per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni
della presente legge". L'articolo 18 non riguarda perciò i
licenziamenti collettivi, che per riduzione di personale
sono invece sostanzialmente disciplinati dalla legge 223
del 1991, e non sono affatto vietati: che cos'altro vuol dire
che un'azienda ha “degli esuberiâ€, come a tutti è capitato
di sentir dire, se non che ha personale in soprannumero
e si predispone ad interrompere il rapporto di lavoro con
una parte di esso? La legge regolamenta procedure e
tempi e se entro tre mesi non si raggiungo accordi alter-
nativi il datore di lavoro può procedere comunque coni li-
cenziamenti. È proprio vero, i lavoratori dipendenti (ed
assimilabili, come quelli falsamente autonomi, spesso as-
sunti con contratto di lavoro di collaborazione o addirit-
tura ‘costretti’ per lavorare ad aprire una partita iva) sono
divisi quasi a metà : da un lato ci sono quelli con un rap-