Numero 10 del 2007
50E50: il 13 ottobre tutte a Roma
Testi pagina 25
Assenze e permessi
Sono molte le occasioni nelle quali per motivi differenti dalle
ferie e dalla malattia le lavoratrici o i lavoratori debbono
assentarsi dal posto di lavoro. Fare chiarezza sui diritti rico-
nosciuti dalla legge nelle varie evenienze puo' essere un'op-
portunità, in particolare per le donne lavoratrici, per affron-
tare in modo equilibrato la conciliazione tra vita lavorativa
e familiare. Cominciamo proprio dai congedi familiari.
Congedo per decesso o grave infermità:si tratta di 3 giorni complessivi di permesso retribuito
all'anno, da utilizzare nel caso in cui si verifichi il decesso o la grave documentata infermità del
coniuge o di un parente entro il secondo grado (per esempio la sorella o la figlia o la nipote) anche
non convivente oppure di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore.
Bisogna rammentare che l'utilizzo del permesso deve avvenire entro 7 giorni dal decesso o dal-
l'insorgenza della grave infermità e che nel computo dei giorni di permesso non sono considerati
i giorni festivi e quelli non lavorativi.
E' possibile usufruire dei giorni di permesso anche con modalità che prevedono il loro frazionamento in ore; tuttavia le modalità
concordate devono comportare l'utilizzo di un totale complessivo di ore pari a 3 giorni lavorativi.
E' vietato il licenziamento della lavoratrice e del lavoratore causato dall'utilizzo di questo tipo di congedo.
I permessi previsti per l'assistenza a persone portatrici di handicap sono cumulabili con questo tipo di congedo.
Congedo per gravi motivi familiari: per un periodo non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa è possibile richie-
dere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, per gravi motivi relativi alla situazione personale , alla propria famiglia
anagrafica, ai soggetti obbligati agli alimenti di cui all'art 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi,natu-
rali, in loro mancanza i discendenti prossimi anche se naturali; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche se
naturali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterale, con precedenza dei germani sugli
unilaterali), anche se non conviventi, ai portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado anche se non conviventi. La stes-
sa richiesta può essere fatta in seguito alla morte del coniuge o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un sog-
getto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore, per il quale non sia possibile utilizzare da parte della
lavoratrice o del lavoratore medesimo permessi retribuiti nello stesso anno.
I due anni si calcolano secondo il calendario comune, comprendendo i giorni festivi e non lavorativi; quando il congedo si uti-
lizza frazionato per periodi inferiori al mese, si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni utilizzate raggiunge
i 30 giorni. Durante questo tipo di congedo si conserva il posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione, non si può svolgere
un'altra attività lavorativa, il periodo di congedo non è calcolato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali.
Se non è stata fissata dalle parti la durata minima del congedo la lavoratrice o il lavoratore che lo utilizzano possono rientrare
al lavoro prima del decorso dei due anni previsti come durata massima. Sono i contratti collettivi a dover disciplinare il procedi-
mento per la richiesta e la concessione del congedo; nell'assenza di previsione specifica il datore di lavoro è tenuto, entro 10 gg.
dalla richiesta del congedo, a far conoscere l'esito della richiesta al dipendente. Se il congedo viene negato, concesso solo in parte
o posticipato, il datore di lavoro deve fornire le motivazioni sulla base delle ragioni organizzative e produttive che impediscono
la sostituzione del lavoratore o della lavoratrice che peraltro può chiedere il riesame della domanda entro 20 giorni.
Avv. Natalia Maramotti
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progetti per l'accesso ai
fondi previsti dalla legge 8
marzo 2000 n. 53, art. 9
sul tema "La conciliazione,
un'opportunità per lavora-
trici, lavoratori e aziende".
Come sanno le addette ai
lavori, ma ancora troppo
poco le donne interessate
e le aziende, che spesso
fingono di non sapere, è
possibile avere finanzia-
menti per la realizzazione
di azioni positive atte ri-
spondere alle esigenze di
conciliazione tra tempi di
vita e di lavoro di lavora-
trici e lavoratori, sia di-
pendenti che autonomi.
Questi ultimi infatti pos-
sono presentare progetti per la sostitu-
zione della/del titolare di impresa per il
periodo della maternità e della cura.
Nuove modalità di elaborazione e solu-
zioni conciliative sono state introdotte
dalla L. 296/2006 (legge finanziaria) a
partire dal 2007: infatti potranno esse-
re finanziati anche: "interventi ed azio-
ni comunque volti a favorire la sostitu-
zione, il reinserimento, l'articolazione
della prestazione lavorativa e la forma-
zione dei lavoratori con figli minori e
disabili a carico, ovvero con anziani
non autosufficienti a carico". Sono in-
tervenute come relatrici Elisabetta Do-
nati, dell' Università di Torino, France-
sca Pelaia per il Ministero della Fami-
glia, e Rosa Amorevole, Consigliera di
parità di Bologna.
Maristella Lippolis