Numero 4 del 2007
Al centro dell'attenzione
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terno della Legge Statutaria, che incide
sulla composizione della Giunta regio-
nale. E' stato infatti sancito nella legge
un principio di pari opportunità, in ba-
se al quale la presenza delle donne
nella Giunta non potrà essere inferiore
al 40%. "Questo risultato è stato pos-
sibile grazie alla forza e alla volontà
unitaria delle donne sarde ed alla ma-
turità del Consiglio Regionale", hanno
dichiarato con grande soddisfazione la
Consigliera Regionale di Parità Luisa
Marilotti, insieme alle Consigliere Pro-
vinciali di Parità Tonina Dedoni di Ca-
gliari, Eliana Masala di Sassari, Laura
Lampis di Nuoro, Graziella Pinna di
Oristano e la supplente Pina Bellu.
"Con questo voto, si apre una nuova
epoca non solo per le donne, ma per la
Sardegna nella sua interezza, che di-
venta così la regione con la legislazio-
ne più avanzata in campo nazionale in
fatto di democrazia paritaria, con un
salto che azzera decenni di marginali-
tà e la proietta al livello delle regioni
più progredite d'Europa". Il risultato è
stato possibile soprattutto grazie alle
donne che hanno saputo organizzarsi,
fare rete e massa critica. In particolare
ha pesato la determinazione delle otto
consigliere regionali, che al di là degli
schieramenti politici e delle apparte-
nenze, hanno saputo condurre una
difficile e complessa trattativa.
Pesaro e Urbino
Donne, Storia e Occidente
E' prodotto dalla Provincia, Assessora-
to alle Pari Opportunità e alle Politiche
Giovanili il DVD "Donne nella Storia
d'Occidente" per la regia di Pietro Con-
versano. La collaborazione dell'opera
ha visto coinvolti numerosi soggetti:
dalla Regione Marche, Assessorato al-
le Pari Opportunità, alla Commissione
Pari Opportunità della Provincia di Pe-
saro e Urbino alla Consigliera provin-
ciale di parità; dalla Fondazine della
Cassa di Risparmio di Pesaro alla Ban-
ca delle Marche e Megas spa e Megas
Net. Da non perdere per avere infor-
mazioni utili con una modalità agile e
accattivante.
Il patto di famiglia
Suona vagamente sinistro, pare il titolo di un film sulla
mafia ma è tutt'altro…si tratta della Legge 14.02.2006 n.
55, recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di
famiglia" con la quale il legislatore ha rimesso mano al
Codice civile introducendo le nuove disposizioni normative
contenute negli articoli che vanno dal 768 bis al 768 octies,
nonché la modifica dell'art. 458, in materia di divieto di patti successori.
Prima della modifica l'art 458 vietava in ogni caso i patti successori, ossia ogni convenzione con
cui una persona disponga attraverso una attività negoziale dei beni appartenenti alla propria suc-
cessione e inoltre dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, ossia
rinunzi ai medesimi. Il fondamento di questo divieto consiste nella necessità di preservare la liber-
tà testamentaria di un soggetto, che può, fino alla data della propria morte, modificare le dispo-
sizioni testamentarie, ed inoltre nella necessità di tutelare soggetti prodighi che potrebbero dilapi-
dare il patrimonio ereditario ancor prima di averlo acquistato in virtù della successione.
Allora perché fare questa eccezione? E ancora, in cosa consiste il "patto di famiglia"? Si è eviden-
ziato che la ragione che ha ispirato l'introduzione delle norme succitate è quella di consentire agli imprenditori di garantire una
successione certa, nell'interesse dell'azienda, attraverso la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprendi-
tore o di chi è titolare di partecipazioni societarie. Si tratta in sostanza di una trasmissione tra stretti familiari delle attività eco-
nomiche appartenenti ad uno di essi. Il "patto di famiglia" è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia
di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il
titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. La forma di tale con-
tratto è quella dell'atto pubblico, a pena di nullità, perché tale forma dà maggiori garanzie, vista l'importanza degli interessi coin-
volti che incidono sulla successione del disponente.
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (ossia titolari di una quota di legittima)
se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il legittimario escluso, in ogni caso, potrà impugnare
il patto facendone accertare l'inefficacia e/o nullità. Il patto di famiglia costituisce il terreno di scambio di diverse prestazioni,
volte a ripristinare gli equilibri economici e giuridici alterati dall'imprenditore: gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni
societarie, infatti, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma (o trasferendo beni in natu-
ra), corrispondente al valore delle quote ereditarie riservate ai legittimari. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri parte-
cipanti, non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito nel contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spet-
tanti. Gli eventuali legittimari sopravvenuti alla stipula del patto di famiglia, (es. l'imprenditore si è sposato dopo il contratto ,
la seconda moglie ed i figli sono legittimari sopravvenuti) possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della
somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari, aumentata degli interessi legali.
Avv. Natalia Maramotti
noidonne aprile 2007 25