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Numero 5 del 2008

Donne elette: tutto è cambiato, nulla è cambiato


Foto: Donne elette: tutto è cambiato, nulla è cambiato
PAGINA 25

Testi pagina 25

Lucca
Orientarsi nel mercato
del lavoro
"Chi possiede più elementi di cono-
scenza aumenta le possibilità di scel-
ta". Con questo spirito l'assessora al
Lavoro e alle Pari Opportunità della
Provincia di Lucca, Gabriella Pedreschi,
ha presentato la seconda edizione de
"Il filo di Arianna", manualetto di
orientamento al mercato del lavoro
edito nel luglio 2007 con un intento
formativo. Frutto della collaborazione
tra il Ministero del lavoro, vari organi-
smi amministrativi della Provincia di
Lucca e della Consigliera provinciale di
Parità, il testo condensa in circa cento
pagine regole e strumenti utili all'ap-
proccio al mondo del lavoro. Dai Cen-
tri per l'impiego ai contratti, dall'as-
sunzione del lavoratore straniero al la-
voro part-time, l'obiettivo è far cono-
scere le regole per incrementare l'occu-
pazione, soprattutto in una visione di
genere. Si affrontano, infatti, le discri-
minazioni, le molestie subite sul luogo
di lavoro e si forniscono brevi note
sulla normativa in merito alla materni-
tà. Tabelle esplicative, siti internet e
un breve glossario completano il qua-
dro informativo, accessibile anche ai
giovani grazie alle immagini di Fabio
Vettori.
Valeria De Simone
Madri... un po’ atipiche
La crescita dell'occupazione femminile rappresenta uno dei
fenomeni che maggiormente contraddistinguono le trasfor-
mazioni del mercato del lavoro degli ultimi decenni. I tassi
di attività, di occupazione e di disoccupazione per la popo-
lazione maschile hanno subito nel periodo 1993 /2003
modeste variazioni, mentre per le donne si è registrato un
incremento di oltre 6 punti percentuali sui primi due indicatori e un calo di 3 punti nel tasso
di disoccupazione. Tuttavia la riforma del mercato del lavoro introdotta nel 2003 ha compor-
tato, come noto, un incremento della flessibilizzazione, o, assai più spesso, della precarizza-
zione dei rapporti di lavoro, in particolare per le giovani donne.
Prima del 2003 i rapporti di lavoro atipici costituivano strumento per realizzare la c.d. car-
riera esterna, ossia un periodo di prova per così dire anomalo e protratto ben oltre la durata
del patto di prova contrattuale, allo scadere del quale spesso il rapporto si stabilizzava.
Dal 2003 in poi l'accesso al mercato del lavoro attraverso i contratti atipici è divenuto sem-
pre più fonte di una perdurante instabilità che sembra preludere sempre meno alla stabilizzazione.
In questo panorama, difficile ed incerto per tutti, il desiderio di maternità è divenuto di più incerta attuazione.
Fare il punto sulle tutela della maternità in condizioni contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato o nelle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro può servire ad orientare le scelte.
Le lavoratrici a progetto, le associate in partecipazione, le collaboratrici coordinate e le libere professioniste iscritte alla gestio-
ne separata hanno i diritto al congedo di maternità, due mesi prima della nascita e tre mesi dopo, oppure, con idonea certi-
ficazione medica, un mese prima e quattro mesi dopo il parto. Il congedo è obbligatorio e non possono rinunciarvi nemmeno
se viene richiesto dal datore di lavoro. L' unica condizione per beneficiare del congedo di maternità è che, nell'anno precedente
i due mesi prima del parto, risultino accreditate presso la Gestione separata Inps almeno tre mensilità del contributo aggiun-
tivo. Il rapporto di lavoro è prorogato per un periodo massimo di 180 giorni, a meno che non vi sia una disposizione più favo-
revole del proprio contratto individuale.
Le lavoratrici in mobilità hanno diritto al congedo di maternità, che non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste.
L'indennità di mobilità continua ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Se, durante il congedo, la lavora-
trice rifiuta un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione non viene cancellata dalla lista.
Nel caso di licenziamento per cessazione di attività dell'azienda o alla scadenza di un contratto a termine non rinnovato, si
ha diritto all'indennità di maternità, se: al momento della risoluzione o della scadenza la lavoratrice era già in congedo,
oppure se non sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Le disoccupate hanno diritto all'indennità di maternità se, all'inizio del periodo di congedo, avevano diritto all'indennità di
disoccupazione. Anche le collaboratrici domestiche hanno diritto al congedo di maternità, ma per ottenere l'indennità di
maternità devono avere almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio pre-
cedente. Le artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, imprenditrici agricole hanno diritto a un'indennità giornaliera pari
all'80% della retribuzione convenzionale, per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto e non devono astenersi obbli-
gatoriamente dal lavoro per la durata del congedo.
Inoltre dal 2008, nel caso di adozione nazionale ed internazionale, di un minore di 18 anni, le lavoratrici hanno diritto al
congedo della durata di 5 mesi dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella famiglia ed al relativo trattamen-
to economico previsto per ogni tipologia di lavoro. Per l'adozione internazionale, il periodo trascorso all'estero, finalizzato
all'incontro col minore ed al disbrigo della pratica adottiva, a richiesta della lavoratrice, può essere ricompreso nel congedo
di maternità indennizzato.
Avv. Natalia Maramotti
noidonne maggio 2008 25
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