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Numero 9 del 2009

Dialoghi impossibili


Foto: Dialoghi impossibili
PAGINA 25

Testi pagina 25

noidonne settembre 2009 25
Sardegna
L'equità della salute
nella vita e nel lavoro
"Il corpo della donna reagisce in
modo diverso alle malattie, si ammala
di patologie specifiche, legate alla sua
diversità biologica e soprattutto reagi-
sce in modo differente agli stessi far-
maci, che a volte, benefici per il sesso
maschile, risultano dannosi e/o ineffi-
caci per la donna". Sul tema della salu-
te e dei riflessi inevitabili su lavoro,
carriera e nella società, Luisa Marilotti,
Consigliera regionale di Parità e Maria
Basciu, Consigliera supplente, confer-
mano che "la Sardegna può a buon di-
ritto essere un laboratorio avanzato di
elaborazione di idee e proposte in
questa direzione, proseguendo l'espe-
rienza indicata dalla istituzione a Sas-
sari del Dottorato in Farmacologia di
Genere, il primo in Europa, voluto dal-
la farmacologa Flavia Franconi, con
l'apporto della consigliera regionale di
Parità". Approfondimenti su genere e
salute (aspetti sanitari e farmacologici,
differenze nelle malattie cardiovasco-
lari, oncologiche, psichiatriche, salute
sul lavoro e tutela INAIL per le lavora-
trici, donne medico e processi di cura)
si sono confrontati specialisti in un re-
cente convegno a Cagliari.
Chieti
Consigliere di Fiducia
nelle imprese: primo corso
di specializzazione
universitario
"Dal lavoro quotidiano nelle Istitu-
zioni, nel mondo della scuola, nel sin-
dacato e nel volontariato - dice la
Consigliera di Parità della Provincia di
Chieti, Giovina Tomassi, - ho matura-
to la consapevolezza che, in tempi di
turbolenze economiche, è impossibile
fare a meno di organismi atti a tutela-
re e rafforzare i sistemi di protezione
della persona che lavora. Con l'istitu-
zione della figura di Consigliere di Fi-
ducia nei contesti lavorativi si ripropo-
ne l'idea scontata, ma che scontata
non è, che il lavoro è un valido e uni-
versale fattore di inclusione e univer-
salizzazione dei diritti e della realizza-
zione personale aldilà della distinzione
di sesso." Questo il commento sulla
fase conclusiva del Corso di Perfezio-
namento e Formazione Professionale
in Consigliere di Fiducia, promosso
dalla Consigliera in collaborazione con
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni-
versità di Teramo, il patrocinio del Mi-
nistero per le Pari Opportunità e del
Lavoro, Salute e Politiche sociali. Sul
territorio provinciale saranno attivi 40
Consiglieri di Fiducia per vigilare nei
luoghi di lavoro, diffondere una cultu-
ra di prevenzione riguardo alle mole-
stie sessuali e al mobbing, garantire e
promuovere la soluzione dei conflitti.
Isa Ferraguti
Sicurezza sul lavoro/2
Il Medico Competente
Il Medico competente per la sorveglianza sanitaria all'interno
dei luoghi di lavoro deve tutelare la salute delle lavoratrici e
dei lavoratori. L'innovazione del Testo Unico sta nel proporre
un concetto di salute che non è più solo assenza di malattia o
infermità, bensì si intende come "completo benessere psicofisi-
co, mentale, sociale". L'effettuazione della sorveglianza sanitaria è finalizzata ad accertare se nello
svolgimento dell'attività lavorativa esistono dei rischi dai quali possono discendere situazioni di
danno per lavoratrici e lavoratori. Il Medico competente esercita la sorveglianza sanitaria sia
attraverso attività cliniche, ossia visite mediche, sia attraverso la sottoposizione del
lavoratore/lavoratrice ad esami strumentali. Tuttavia il suo ruolo non si esaurisce in questa dupli-
ce attività infatti il Dlgs 81/08 gli attribuisce anche compiti informativi e formativi, nonché colla-
borativi, come, per esempio, il coinvolgimento, in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, nel
sistema tramite il quale vengono registrati gli infortuni e le malattie professionali. Ma quali sono i
momenti in cui interviene la sorveglianza sanitaria? Innanzitutto prima che il lavoratore /la lavoratrice sia adibito/a a lavori a
rischio, nel qual caso bisogna verificare se vi siano delle controindicazioni; inoltre le stesse verifiche vanno effettuate periodica-
mente per accertare che le condizioni di salute del soggetto non siano mutate e che permanga dunque lo stato di idoneità. Ma anche
la lavoratrice o il lavoratore hanno la possibilità, per loro iniziativa, di coinvolgere il Medico competente, nel caso in cui, sia per
esposizione al rischio lavorativo, sia per condizioni personali, gli stessi temano un peggioramento del loro stato di salute.
Al termine delle visite mediche effettuate in ambito di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro il Medico competente deve espri-
mere uno dei seguenti giudizi:
1) idoneità; 2) idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti; 3) inidoneità temporanea
4) inidoneità permanente.
Nel caso di idoneità con limitazioni o prescrizioni temporanee è il Medico competente a definirne la durata.
Quando invece l'esito della visita del Medico competente produce il giudizio di inidoneità, parziale o totale, permanente o tempo-
ranea, alla mansione svolta, il lavoratore/la lavoratrice deve essere adibito/a "ove possibile" ad altra mansione compatibile; que-
sto accade indipendentemente dal fatto che la malattia, che ha generato l'inidoneità, sia una malattia "comune" (non dipendente
dal rapporto di lavoro) oppure sia una malattia professionale o ancora sia la conseguenza derivante da un infortunio professio-
nale. Contro il giudizio del medico il lavoratore/la lavoratrice può fare ricorso alla Commissione medica dell'Ausl, competente per
territorio, entro 30 gg. dalla comunicazione del giudizio del medico medesimo.
Avv. Natalia Maramotti
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