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Numero 5 del 2009

La nuova Europa


Foto: La nuova Europa
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Testi pagina 25

noidonne maggio 2009 25
Europea "dovrà essere rispettata prima
dell'estate", come se non ci fosse nes-
suna altra soluzione. In effetti il Con-
sigliere del Cnel Amoretti ha riferito di
una serie di soluzioni che sono state
elaborate negli anni passati poiché la
questione del differenziale sull'età
pensionabile non è di oggi.
La Ministra Carfagna è stata co-
stretta a replicare al Ministro invitan-
do le Consigliere - che avevano conte-
stato il Ministro sulle dipendenti ree di
fare la spesa - invitandole "a non ac-
cettare le provocazioni e a non avvilire
da queste critiche".
Riprendendo il tema del riconosci-
mento del merito la Ministra non ha
avuto alcuna difficoltà a sostenere che
se si premiasse davvero il merito le
donne sarebbero ai primi posti mentre
attualmente non è così.
Quanto all'aumento dell'età pensio-
nabile Carfagna pone due condizioni:
"Che l'innalzamento sia graduale e non
pregiudichi i diritti di chi si trova già in
età da pensione e che i risparmi otte-
nuti vengano destinati a un fondo vin-
colato all'aiuto delle lavoratrici madri
", impegno che si era del resto assunto
anche il Ministro Brunetta.
La Ministra ha inoltre ribadito che
la crescita dell'occupazione femminile
significa crescita per tutto il Paese.
Il Ministero delle Pari Opportunità
intende lavorare per una "legge quadro
sulla conciliazione" che consenta alle
donne che vogliono lavorare ed avere
percorsi di carriera di non essere pena-
lizzate se desiderano essere anche ma-
dri.
La Rete Nazionale delle Consigliere
di Parità nella sua seconda giornata di
lavori si è assunta, tra le altre, anche
importanti decisioni operative: attenta
e puntuale lettura dei dati forniti da
Inps e Ministero del Lavoro per un mo-
nitoraggio dell'andamento dell'occupa-
zione femminile in questo momento di
crisi mondiale; l'impegno di confron-
tarsi sistematicamente con i Ministeri
del lavoro, Pari Opportunità e Funzio-
ne Pubblica sulle strategie e le disposi-
zioni normative adottate per raggiun-
gere il necessario obiettivo di rafforza-
re secondo un'ottica di genere le poli-
tiche congiunturali e strutturali.
Fermo restando il patto Europeo per
Lisbona 2010, le consigliere si sono
"impegnate attraverso il dialogo socia-
le e gli strumenti normativi a conti-
nuare la loro azione per combattere le
discriminazioni sul lavoro parificare i
livelli retributivi, sostenere la carriera
delle donne nei luoghi di lavoro, appli-
care e sviluppare dispositivi ed azioni
concrete di condivisione del lavoro at-
traverso strumenti contrattuali flessi-
bili e modalità organizzative aziendali,
un Piano nazionale di rete di servizi
integrati pubblici e privati per i servizi
alla persona con particolare riguardo
all'infanzia e alle persone non autosuf-
ficienti".
Sono state di fatto riaffermate le
competenze previste dalle norme per il
compito delle Consigliere che, in que-
sta fase di crisi mondiale, è quanto mai
necessario.
Lo stalking ovvero “gli atti persecutori”
Il codice penale italiano, prima dell'entrata in vigore del
D.L.11/2009, prevedeva il reato di distrurbo e molestia alle
persone all'art. 660 del Codice Penale.
La norma appariva però inadeguata all'evoluzione dei rap-
porti sociali e delle tecnologie; come è noto infatti è sempre più
frequente che rapporti coniugali interrotti da separazioni o
divorzi si evolvano in comportamenti persecutori, il più delle volte posti in essere dall'ex marito nei
confronti della ex moglie, spesso così insidiosi da far temere per l'incolumità fisica della vittima.
Tali comportamenti sono favoriti anche dall'uso delle tecnologie, come quella informatica.
Inoltre l'inadeguatezza delle norma precedente la riforma era testimoniata dal fatto che conside-
rava molestia o disturbo alcuni comportamenti che dovevano presentare requisiti anacronistici
come "la petulanza o altro biasimevole motivo", nonché, sotto il profilo oggettivo, il fatto di esse-
re commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La norma era poi collocata tra le contravvenzioni, prevedeva una sanzione assai modesta, l'arre-
sto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 516 euro, ed era inserita tra le norme a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica!
La vecchia norma privilegiava quindi il profilo dell'ordine pubblico e considerava, in questa particolare cornice, come sanzionabi-
le il comportamento molesto, tenendo in scarsissimo conto il concetto di tranquillità personale e il riconoscimento del diritto di evi-
tare interferenze e intrusioni nella propria riservatezza e tranquillità.
Il D.L. 11 /2009 ha introdotto l'art. 612bis titolato "Atti persecutori" che punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, con con-
dotte ripetute, minaccia o molesta qualcuno in modo da produrre un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo con-
giunto, o di una persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini
di vita. La minaccia o la molestia può avvenire in qualsiasi modo, anche ad esempio con mezzi telematici e informatici; dovreb-
bero così entrare nella previsione della norma anche tanti illeciti che vengono commessi a mezzo del telefono o anche attraverso la
rete di internet.
Le interferenze illecite nella vita privata previste dall'art 615 bis costituiscono una diversa fattispecie, poiché tutelano l'inviolabili-
tà del domicilio ma non quella della persona.
Il reato è procedibile a querela della parte offesa da proporsi entro 6 mesi; ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei con-
fronti di un minore o di una persona disabile oppure quando è stato commesso insieme ad un altro delitto per il quale si deve pro-
cedere d'ufficio.
Prima di sporgere querela si può procedere alla richiesta di ammonimento da parte del Questore nei confronti dell'autore della con-
dotta; con l'ammonimento si invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge. Non astenersi dopo l'ammonimento ha
conseguenze sull'ammontare della pena e sulla procedibilità, ossia si procede d'ufficio contro l'autore della condotta.
Avv. Natalia Maramotti
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