Numero 9 del 2015
Diritto di famiglia 40 anni dopo
Testi pagina 21
19Settembre 2015
DAL MATRIMONIO
ALLA SOLIDARIETà
AFFETTIVA
di Marta Mariani
la politica ignora le unioni
variamente composte e anche
l’europa sollecita l’italia
a riconoscere le coppie di fatto
e omosessuali
DIRITTO DI FAMIGLIA, 40 anni dopo | 4
Parlare del diritto di famiglia significa fare riferimento a quell’insieme di norme tese a disciplinare: il matrimonio, il rapporto fra i coniugi, la filiazione e l’adozione. Si tratta
di diritti certamente imperniati sull’istituzione del matrimonio,
contenuti nel Codice Civile e scanditi in 14 titoli sostanzialmen-
te rimaneggiati dopo l’importantissima riforma del ‘75.
D’altra parte, per quanto illuminato, il corpus giuridico della ri-
forma del ‘75 è per molti versi datato poiché si focalizza esclu-
sivamente sulla famiglia “legittima”, risultando così obsoleta
per ciò che concerne le famiglie “di fatto”, ovvero quelle unioni
costituite da persone che, pur non essendo sposate, convivo-
no e/o assolvono ruoli genitoriali.
Se partiamo dall’idea che l’istituto della famiglia debba sod-
disfare bisogni fondamentali dell’individuo quali il completa-
mento della sua personalità, la scelta di un compagno di vita,
la procreazione e la socializzazione della prole, possiamo os-
servare che il diritto italiano ha ancora numerose carenze cui
rimediare.
Lo stesso Paolo Ungari, intellettuale, deputato, socialista, ed
autore del classico “Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-
1942)”, nella premessa al suo testo, edito proprio a metà degli
anni Settanta, scriveva: “alla nostra cultura delle riforme man-
ca tuttora il retroterra di una chiara analisi della realtà storica
della famiglia italiana”.
Il diritto di famiglia, dunque, come elemento di frontiera tra di-
ritto statale e diritto sociale, sembra ad oggi incapace di tute-
lare coppie ed unioni nuove. Esso, infatti, è decisamente de-
bole nella garanzia e nella difesa dei singoli individui, quindi,
di quegli interessi che attengono più strettamente alla natura
“privata” della persona.
Si può persino dire che, in questo senso, il diritto di famiglia ita-
liano si àncori troppo semplicisticamente alla cultura romana
arcaica e alle antiche sentenze delle autorità latine: pensiamo
a Cicerone (“familia est principium Urbis et quasi seminarium
rei publicae”, “la famiglia è la base della civiltà e quasi il se-
menzaio della repubblica”), o a Giustiniano (“matrimonium est
viri et mulieris coniunctio”, “il matrimonio è l’unione di un uomo
e di una donna”).
Le modifiche apportate al diritto di famiglia sono adeguamenti
inadatti a ripensare (o addirittura integrare) modelli familiari e
formazioni sociali nuove, basate su una evidente “solidarietà
affettiva”, prima ancora che su orientamenti diversi dal model-
lo eterosessuale.
Attualmente, insomma, il mancato riconoscimento da parte
della legge italiana, di questa importantissima “solidarietà
affettiva”, impedisce a coppie di fatto, coppie omosessuali,
coppie con diverse nazionalità e religioni, famiglie monogeni-
toriali, famiglie surrogate, e famiglie omogenitoriali, di vedere
tutelati e ratificati sia i loro diritti, sia i loro interessi (comunque
in piena sintonia - per dirla con Cicerone - con i bisogni civili
della Repubblica).
Dal punto di vista antropologico, peraltro, come ben sapeva
Herbert Spencer già in pieno Ottocento, il concetto di famiglia
non è così determinato come generalmente si crede, ed anzi
offre ben poche immutabili certezze al pensiero comune. Basti
vedere, oggi, le forti differenze che sussistono tra: famiglie pa-
triarcali e matriarcali, nucleari e poligonali, occidentali e non
occidentali.
Anche per queste ragioni, la Corte Europea ha di recente sol-
lecitato l’Italia al riconoscimento legale delle unioni di fatto e
delle coppie omosessuali. A queste sollecitazioni, inoltre, han-
no fatto seguito le ultime promesse del Ministro per le Riforme
Maria Elena Boschi che, qualora non disattese, rappresente-
rebbero una fortissima novità nell’orizzonte dell’attuale diritto
di famiglia italiano. ?
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